Art. 17. 
 
  L'anzianita' degl'Impiegati del Ministero e' determinata dalla data
della  nomina  in  ciascun  grado  o  classe.  Nel  caso  di   nomina
contemporanea e' determinata da  quella  dei  gradi  o  delle  classi
precedenti  secondo  l'ordine   gerarchico.   A   parita'   di   date
l'anzianita' e' determinata dal risultato  degli  esami  o  concorsi,
dalla laurea, ed in mancanza dall'eta'. 
 
  Agli effetti  dell'anzianita'  non  e'  computato  il  tempo  della
interruzione di servizio per  causa  di  aspettativa  per  motivi  di
famiglia, di  sospensione  dall'Ufficio,  inabilitazione  seguita  da
condanna o collocamento a riposo.