Art. 17. L'anzianita' degl'Impiegati del Ministero e' determinata dalla data della nomina in ciascun grado o classe. Nel caso di nomina contemporanea e' determinata da quella dei gradi o delle classi precedenti secondo l'ordine gerarchico. A parita' di date l'anzianita' e' determinata dal risultato degli esami o concorsi, dalla laurea, ed in mancanza dall'eta'. Agli effetti dell'anzianita' non e' computato il tempo della interruzione di servizio per causa di aspettativa per motivi di famiglia, di sospensione dall'Ufficio, inabilitazione seguita da condanna o collocamento a riposo.