Art. 20. A ciascuna Divisione e' preposto un Direttore. I Direttori riferiscono al Ministro od al Direttore generale degli affari i piu' importanti, e firmano - D'ordine del Ministro - tutte le corrispondenze con le quali s'istruiscono affari o si comunicano deliberazioni gia' prese, salvo quelle che il Direttore generale riserva a se', o che in qualche modo impegnano la particolare risponsabilita' del Ministro. Essi regolano il servizio nella rispettiva Divisione e ne rispondono verso il Ministro od il Direttore generale.