Art. 20. 
 
  A ciascuna Divisione e' preposto un Direttore. 
 
  I Direttori riferiscono al Ministro od al Direttore generale  degli
affari i piu' importanti, e firmano - D'ordine del Ministro  -  tutte
le corrispondenze con le quali s'istruiscono affari o  si  comunicano
deliberazioni gia' prese, salvo  quelle  che  il  Direttore  generale
riserva a se',  o  che  in  qualche  modo  impegnano  la  particolare
risponsabilita' del Ministro. 
 
  Essi  regolano  il  servizio  nella  rispettiva  Divisione   e   ne
rispondono verso il Ministro od il Direttore generale.