Art. 29. 
 
  Il Consiglio  del  Ministero  e'  formato  dei  Direttori  Capi  di
Divisione, e presieduto dal Ministro o dal Direttore generale. 
 
  Le funzioni di Segretario sono esercitate da uno  dei  Capi-Sezione
di prima o di seconda classe del Ministero, designato dal Ministro  o
dal Direttore generale.