Art. 32. 
 
  La subordinazione e le relazioni di dipendenza  tra  gli  Impiegati
del Ministero sono regolate dalla gerarchia stabilita nell'art. 6. 
 
  Gl'Impiegati  dell'ordine  corrispondente   ai   Funzionari   delle
Cancellerie e Segreterie hanno relazioni di dipendenza  verso  quelli
dell'ordine  corrispondente   ai   Funzionari   della   Magistratura,
appartenenti alla stessa Divisione.