Art. 32. La subordinazione e le relazioni di dipendenza tra gli Impiegati del Ministero sono regolate dalla gerarchia stabilita nell'art. 6. Gl'Impiegati dell'ordine corrispondente ai Funzionari delle Cancellerie e Segreterie hanno relazioni di dipendenza verso quelli dell'ordine corrispondente ai Funzionari della Magistratura, appartenenti alla stessa Divisione.