Art. 36. Gli attuali Direttori Capi di Divisione che, per l'attuazione della pianta stabilita col nuovo ordinamento del Ministero, non potranno avere la direzione di una delle Divisioni indicate dall'art. 1, o che sono chiamati a reggere la Divisione mantenuta temporaneamente coll'art. 34, conservano il titolo e lo stipendio del posto sinche' non siano destinati ad altro uffizio. Gli altri Impiegati conservano il titolo e lo stipendio che hanno attualmente sino a che, per l'attuazione della nuova pianta, non sia provveduto ai medesimi giusta le disposizioni seguenti.