Art. 36. 
 
  Gli attuali Direttori Capi di Divisione che, per l'attuazione della
pianta stabilita col nuovo ordinamento del  Ministero,  non  potranno
avere la direzione di una delle Divisioni indicate dall'art. 1, o che
sono chiamati 
 
  a reggere la  Divisione  mantenuta  temporaneamente  coll'art.  34,
conservano il titolo e lo  stipendio  del  posto  sinche'  non  siano
destinati ad altro uffizio. 
 
  Gli altri Impiegati conservano il titolo e lo stipendio  che  hanno
attualmente sino a che, per l'attuazione della nuova pianta, non  sia
provveduto ai medesimi giusta le disposizioni seguenti.