Art. 37. Gli attuali Segretari che hanno esercitato funzioni giudiziarie nella Magistratura giudicante o nel Pubblico Ministero, e che hanno i requisiti per essere nominati Giudici di Tribunale civile e correzionale, possono essere promossi ai posti di Capi-Sezione di prima o seconda classe; Gli altri Segretari attuali possono essere promossi ai posti di Capi-Sezione di terza classe. Gli attuali Segretari di seconda classe possono essere promossi ai posti di Segretari di prima classe, ancorche' non abbiano i requisiti per essere nominati Giudici di Tribunale civile e correzionale. In questo caso sono pareggiati ai Funzionari delle Cancellerie giusta l'art. 10.