Art. 37. 
 
  Gli attuali Segretari che  hanno  esercitato  funzioni  giudiziarie
nella Magistratura giudicante o nel Pubblico Ministero, e che hanno i
requisiti  per  essere  nominati  Giudici  di  Tribunale   civile   e
correzionale, possono essere promossi ai  posti  di  Capi-Sezione  di
prima o seconda classe; 
 
  Gli altri Segretari attuali possono essere  promossi  ai  posti  di
Capi-Sezione di terza classe. 
 
  Gli attuali Segretari di seconda classe possono essere promossi  ai
posti di Segretari di prima classe, ancorche' non abbiano i requisiti
per essere nominati Giudici di Tribunale civile  e  correzionale.  In
questo caso sono pareggiati ai Funzionari  delle  Cancellerie  giusta
l'art. 10.