Art. 39. Gli attuali Segretari del Ministero che hanno esercitato funzioni di Cancelleria o di Segreteria presso le Autorita' dell'Ordine giudiziario, possono essere nominati Cancellieri di Corte d'Appello, Segretari di Procura generale, o Cancellieri di Tribunale. Quelli tra gli attuali Segretari che non hanno esercitato funzioni di Cancelleria o di Segreteria presso le dette Autorita', possono essere nominati Segretari di Procura generale e Cancellieri di Tribunale.