Art. 39. 
 
  Gli attuali Segretari del Ministero che hanno  esercitato  funzioni
di Cancelleria  o  di  Segreteria  presso  le  Autorita'  dell'Ordine
giudiziario, possono essere nominati Cancellieri di Corte  d'Appello,
Segretari di Procura generale, o Cancellieri di Tribunale. 
 
  Quelli tra gli attuali Segretari che non hanno esercitato  funzioni
di Cancelleria o di Segreteria presso  le  dette  Autorita',  possono
essere nominati  Segretari  di  Procura  generale  e  Cancellieri  di
Tribunale.