Art. 40. 
 
  Gli attuali Applicati del Ministero che hanno  esercitate  funzioni
di Cancelleria  o  di  Segreteria  presso  le  Autorita'  dell'Ordine
giudiziario,  possono  essere  nominati  Cancellieri  dei  Tribunali,
Vice-Cancellieri delle Corti, Cancellieri delle Preture, Segretari  o
Sostituti Segretari di Procura generale, o Segretari dei  Procuratori
del Re. 
 
  Quelli tra gli attuali Applicati che non hanno esercitate  funzioni
di Cancelleria o di Segreteria presso  le  dette  Autorita',  possono
essere nominati Segretari o Sostituti Segretari di Procura  generale,
o Segretari dei Procuratori del Re.