Art. 40. Gli attuali Applicati del Ministero che hanno esercitate funzioni di Cancelleria o di Segreteria presso le Autorita' dell'Ordine giudiziario, possono essere nominati Cancellieri dei Tribunali, Vice-Cancellieri delle Corti, Cancellieri delle Preture, Segretari o Sostituti Segretari di Procura generale, o Segretari dei Procuratori del Re. Quelli tra gli attuali Applicati che non hanno esercitate funzioni di Cancelleria o di Segreteria presso le dette Autorita', possono essere nominati Segretari o Sostituti Segretari di Procura generale, o Segretari dei Procuratori del Re.