Art. 41. 
 
  Agli Impiegati, che  per  effetto  del  nuovo  Ordinamento  passano
all'Amministrazione  pel  fondo  del  Culto  o  negli  Uffizi   degli
Economati  generali,  saranno  applicabili  le   disposizioni   degli
articoli  precedenti  intorno  alle  condizioni   d'idoneita',   alla
conservazione del grado e dello stipendio, quando per la soppressione
degli Uffizi di Amministrazione ai quali passano o per altri  motivi,
fossero richiamati a prestare servizio nel Ministero, o negli  Uffizi
dipendenti o nelle altre Amministrazioni dello Stato.