Art. 41. Agli Impiegati, che per effetto del nuovo Ordinamento passano all'Amministrazione pel fondo del Culto o negli Uffizi degli Economati generali, saranno applicabili le disposizioni degli articoli precedenti intorno alle condizioni d'idoneita', alla conservazione del grado e dello stipendio, quando per la soppressione degli Uffizi di Amministrazione ai quali passano o per altri motivi, fossero richiamati a prestare servizio nel Ministero, o negli Uffizi dipendenti o nelle altre Amministrazioni dello Stato.