Art. 7. 
 
  Per gli effetti indicati nell'art. 25 del Decreto  del  24  ottobre
1866, n° 3306, gli Impiegati  del  Ministero  sono  distinti  in  due
ordini,  corrispondente  l'uno  ai  Funzionari  della   Magistratura,
corrispondente l'altro ai Funzionari delle Cancellerie e Segreterie: 
 
                    Appartengono al primo ordine: 
 
    Il Direttore generale; 
 
    I Direttori Capi-Divisione; 
 
    I Capi-Sezione di prima e seconda classe; 
 
    I Segretari di prima classe. 
 
                   Appartengono al secondo ordine: 
 
    I Capi-Sezione di terza classe; 
 
    I Segretari di seconda classe; 
 
    I Vice-Segretari; 
 
    I primi Commessi; 
 
    I Commessi.