Art. 7. Per gli effetti indicati nell'art. 25 del Decreto del 24 ottobre 1866, n° 3306, gli Impiegati del Ministero sono distinti in due ordini, corrispondente l'uno ai Funzionari della Magistratura, corrispondente l'altro ai Funzionari delle Cancellerie e Segreterie: Appartengono al primo ordine: Il Direttore generale; I Direttori Capi-Divisione; I Capi-Sezione di prima e seconda classe; I Segretari di prima classe. Appartengono al secondo ordine: I Capi-Sezione di terza classe; I Segretari di seconda classe; I Vice-Segretari; I primi Commessi; I Commessi.