Art. 9. 
 
  I Direttori Capi di Divisione sono pareggiati ai Consiglieri  delle
Corti di appello. 
 
  I Capi-Sezione  di  prima  e  seconda  classe  sono  pareggiati  ai
Presidenti dei Tribunali civili e correzionali. 
 
  I Segretari di prima classe sono pareggiati ai  Giudici  dei  detti
Tribunali. 
 
  I Direttori Capi di  Divisione  e  i  Capi-Sezione  anzidetti  sono
scelti preferibilmente tra i Funzionari  del  Ministero,  dell'Ordine
giudiziario e degli altri Uffizi dipendenti, che  hanno  i  requisiti
stabiliti per essere 
 
  nominati ai posti di Consiglieri o di  Presidente,  ai  quali  sono
pareggiati. 
 
  I  Segretari  di  prima  classe  sono  scelti  tra  gli   accennati
Funzionari che hanno i requisiti per  essere  nominati  ai  posti  di
Giudici ai quali sono pareggiati.