Art. 9. I Direttori Capi di Divisione sono pareggiati ai Consiglieri delle Corti di appello. I Capi-Sezione di prima e seconda classe sono pareggiati ai Presidenti dei Tribunali civili e correzionali. I Segretari di prima classe sono pareggiati ai Giudici dei detti Tribunali. I Direttori Capi di Divisione e i Capi-Sezione anzidetti sono scelti preferibilmente tra i Funzionari del Ministero, dell'Ordine giudiziario e degli altri Uffizi dipendenti, che hanno i requisiti stabiliti per essere nominati ai posti di Consiglieri o di Presidente, ai quali sono pareggiati. I Segretari di prima classe sono scelti tra gli accennati Funzionari che hanno i requisiti per essere nominati ai posti di Giudici ai quali sono pareggiati.