Art. 15. 
 
  Nelle Prefetture sono soppresse le Divisioni prescritte coi vigenti
Regolamenti. 
 
  Il  Prefetto  o  chi  lo  rappresenta  ripartisce  il  lavoro  agli
Impiegati  d'ordine  superiore  nel  modo  che  e'  richiesto   dalla
quantita' e qualita' degli affari.