Art. 2. 
 
  I gradi degli Impiegati dei Ministero sono stabiliti come segue: 
 
  Direttori Superiori, 
 
  Direttori Capi di Divisione, 
 
  Ispettori, 
 
  Capi di Sezione, 
 
  Segretari di 1ª e 2ª classe, 
 
  Vice-Segretari, 
 
  Primi Commessi, 
 
  Commessi di 1ª, 2ª e 3ª classe. 
 
  Il  tirocinio  dovra'  farsi  d'ora  innanzi  presso   gli   Uffici
dell'Amministrazione   Provinciale   per    gli    Impiegati    tanto
dell'Amministrazione Centrale quanto della Provinciale nel  modo  che
verra' determinato.