Art. 3.

  I  giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono
eletti  da  questo  in  seduta  comune  delle due Camere, a scrutinio
segreto   e   con   la  maggioranza  dei  due  terzi  dei  componenti
l'Assemblea.  Per  gli scrutini successivi al terzo e' sufficiente la
maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.