(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 16)
                              Art. 16. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 13, e legge 22 gennaio 1966,  n.
                             1, art. 13) 
 
  Non oltre il 10 aprile  ed  il  10  ottobre  di  ciascun  anno,  la
Commissione elettorale comunale procede alla  formazione,  in  ordine
alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle
liste. 
  Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini  e
donne. 
  Nel primo elenco la Commissione elettorale comunale,  sulla  scorta
dell'elenco di cui all'art. 8, propone l'iscrizione di coloro i quali
risultino in possesso dei requisiti per ottenere  l'iscrizione  nelle
liste elettorali ai sensi del precedente art. 4. 
  Nel secondo elenco la Commissione propone  la  cancellazione  degli
iscritti che sono incorsi nella incapacita' di cui al n. 1) dell'art. 
2 e di quelli che siano stati eliminati dal registro  di  popolazione
per irreperibilita' in occasione dell'aggiornamento dell'anagrafe  in
seguito al censimento generale della popolazione. 
  Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il
titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione  e'
proposta.