Art. 17. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 14) Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale per la revisione delle liste elettorali il segretario redige, su apposito registro, il verbale che e' sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario. Quando le deliberazioni della Commissione non siano concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni addotte anche dai dissenzienti.