(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 17)
                              Art. 17. 
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 14) 
 
  Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale  per  la
revisione delle liste elettorali il segretario  redige,  su  apposito
registro, il verbale che e' sottoscritto dai membri della Commissione
presenti alla seduta e dal segretario. Quando le deliberazioni  della
Commissione non siano concordi, il verbale deve recare  l'indicazione
del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni addotte anche dai
dissenzienti.