(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 30)
                              Art. 30. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 24, e legge 22 gennaio 1966,  n.
                             1, art. 19) 
 
  Entro, il 10 giugno e il 10  dicembre,  la  Commissione  elettorale
mandamentale deve avere provveduto alla approvazione degli elenchi ed
alle relative variazioni da  effettuare  sull'esemplare  delle  liste
generali  depositate  presso  la  Commissione  stessa.  Nei  medesimi
termini gli elenchi devono essere restituiti al  Comune  insieme  con
tutti i documenti. Il segretario  comunale  ne  invia  immediatamente
ricevuta al presidente della Commissione. 
  Nei dieci giorni successivi la Commissione elettorale comunale, con
l'assistenza del segretario, apporta, in  conformita'  degli  elenchi
approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo
i nomi compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed eliminando  i  nomi
di quelli compresi nell'elenco dei cancellati. 
  Delle rettificazioni eseguite viene redatto  verbale  che,  firmato
dal  presidente  della  Commissione   elettorale   comunale   e   dal
segretario, e' immediatamente trasmesso al prefetto,  al  procuratore
della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed  al
presidente della Commissione elettorale mandamentale. 
  Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della
Commissione  elettorale  mandamentale  sono,  a  cura  del   sindaco,
notificate, con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 19, ai
cittadini cancellati dalle liste o  la  cui  domanda  o  proposta  di
iscrizione non sia stata accolta. 
  Le liste rettificate, insieme con gli  elenchi  approvati,  debbono
rimanere depositate nella segreteria comunale rispettivamente dal  21
al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre, ed ogni cittadino ha diritto di
prenderne visione. Dell'avvenuto deposito  il  sindaco  da'  pubblico
avviso. 
  Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione nei  confronti  dei
cittadini iscritti dalla Commissione  elettorale  mandamentale  nelle
liste elettorali.