(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 5)
                               Art. 5. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, comma  1  e  2,  e  legge  22
              gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 1 e 2) 
 
  Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in
ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto: 
    a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il
cognome del marito; 
    b) il luogo e la data di nascita; 
    c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita; 
    d) il titolo di studio; 
    e) la professione o il mestiere; 
    f) l'abitazione. 
  Esse  debbono  essere  autenticate,  mediante  sottoscrizione,  dal
presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario.