Art. 5. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, comma 1 e 2, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 1 e 2) Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto: a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito; b) il luogo e la data di nascita; c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita; d) il titolo di studio; e) la professione o il mestiere; f) l'abitazione. Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario.