(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 52)
                              Art. 52. 
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 42) 
 
  Il sindaco o chi  ne  esercita  le  funzioni,  i  componenti  delle
Commissioni elettorali ed i rispettivi segretari  sono  personalmente
responsabili della regolarita' degli adempimenti loro assegnati dalla
presente legge.