(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 60)
                              Art. 60. 
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 50) 
 
  Le condanne per i reati previsti dal presente titolo, ove venga dal
giudice  applicata  la  pena  della  reclusione,   importano   sempre
l'interdizione dai pubblici uffici per un tempo non minore di  due  e
non superiore a cinque anni. 
  Il giudice puo' ordinare, in  ogni  caso,  la  pubblicazione  della
sentenza di condanna. 
  Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel
Codice penale o in  altre  leggi  per  i  reati  non  previsti  dalla
presente legge. 
  Ai delitti dolosi previsti dal presente titolo non sono applicabili
le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale
e dell'art.  487  del  Codice  di  procedura  penale,  relative  alla
sospensione condizionale  della  pena,  e  alla  non  menzione  della
condanna nel certificato del casellario giudiziale.