Art. 61. (Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 29) Le Commissioni elettorali comunali e le Commissioni elettorali mandamentali in carica al momento della entrata in vigore della legge 22 gennaio 1966, n. 1, restano in funzione, purche' siano state rinnovate dopo le ultime elezioni amministrative, finche' non saranno rinnovate a norma dei precedenti articoli 12 e 21.