(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 61)
                              Art. 61. 
               (Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 29) 
 
  Le Commissioni elettorali  comunali  e  le  Commissioni  elettorali
mandamentali in carica al momento della entrata in vigore della legge
22 gennaio 1966, n. 1,  restano  in  funzione,  purche'  siano  state
rinnovate dopo le ultime elezioni amministrative, finche' non saranno
rinnovate a norma dei precedenti articoli 12 e 21.