(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 8)
                               Art. 8. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 6, e legge 22 gennaio  1966,  n.
                             1, art. 6) 
 
  Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e  dell'anagrafe
e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede: 
    a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un  elenco  in
ordine alfabetico,  distinto  per  uomini  e  donne  di  coloro  che,
trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune
alla data del 15 febbraio, compiranno il  21°  anno  di  eta'  dal  1
luglio al 31 dicembre o che lo avessero gia' compiuto ed  abbiano,  a
qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali; 
    b) entro il mese di agosto, alla compilazione  di  un  elenco  in
ordine alfabetico, distinto  per  uomini  e  donne,  di  coloro  che,
trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune
alla data del 15 agosto, compiranno il 21° anno di eta' dal 1 gennaio
al 30 giugno dell'anno successivo o che lo avessero gia' compiuto  ed
abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti  nelle  liste
elettorali. 
  In caso di distruzione totale o parziale o d'irregolare tenuta  del
registro di popolazione, vi suppliscono le indicazioni fornite  dagli
atti dello stato civile, dalle liste di leva e dai ruoli  matricolari
depositati  nell'archivio   comunale.   Ove   manchino   anche   tali
indicazioni, puo' farsi ricorso  a  registri,  atti  e  documenti  in
possesso di altri enti o uffici.