Art. 8. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 6, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 6) Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede: a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune alla data del 15 febbraio, compiranno il 21° anno di eta' dal 1 luglio al 31 dicembre o che lo avessero gia' compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali; b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune alla data del 15 agosto, compiranno il 21° anno di eta' dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo o che lo avessero gia' compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali. In caso di distruzione totale o parziale o d'irregolare tenuta del registro di popolazione, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello stato civile, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali indicazioni, puo' farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti o uffici.