Art. 12.
           Cancellazione dall'albe o dall'elenco speciale

  Il  Consiglio  dell'Ordine,  d'ufficio  o su richiesta del pubblico
ministero,   pronuncia   la  cancellazione  dall'albo  o  dall'elenco
speciale:
    1) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
    2) nei casi di incompatibilita';
    3)  quando  sia  venuto  a  mancare uno dei requisiti di cui alle
lettere  a),  b)  ed  e)  dell'articolo  5,  salvo  che,  nel caso di
trasferimento della residenza all'estero, lo iscritto venga esonerato
da tale requisito a norma dell'articolo 7.
  Il  Consiglio  dell'Ordine  pronuncia  la  cancellazione  dopo aver
sentito  l'interessato  tranne  che  nei casi di irreperibilita' o in
quello previsto dal n. 1) del comma precedente.