Art. 12. Cancellazione dall'albe o dall'elenco speciale Il Consiglio dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale: 1) nei casi di rinuncia dell'iscritto; 2) nei casi di incompatibilita'; 3) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 5, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, lo iscritto venga esonerato da tale requisito a norma dell'articolo 7. Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato tranne che nei casi di irreperibilita' o in quello previsto dal n. 1) del comma precedente.