Art. 16. Consiglio dell'Ordine Il Consiglio dell'Ordine ha sede in Roma ed e' composto di nove membri, eletti fra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Esso dura in carica tre anni dalla data di insediamento. Il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme: a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione; b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la revisione almeno ogni due anni; c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attivita' dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione; d) adotta provvedimenti disciplinari; e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari; f) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco nonche' della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.