Art. 16.
                        Consiglio dell'Ordine

  Il  Consiglio  dell'Ordine  ha  sede in Roma ed e' composto di nove
membri,  eletti  fra  gli  iscritti nell'albo, a norma degli articoli
seguenti. Esso dura in carica tre anni dalla data di insediamento.
  Il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a
quelle demandategli da altre norme:
    a)  cura  l'osservanza  della  legge  professionale e di tutte le
altre disposizioni concernenti la professione;
    b)  cura  la  tenuta  dell'albo e dell'elenco speciale e provvede
alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la revisione almeno ogni due
anni;
    c)  vigila  per  la  tutela  del titolo professionale e svolge le
attivita'  dirette  alla  repressione  dell'esercizio  abusivo  della
professione;
    d) adotta provvedimenti disciplinari;
    e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;
    f)   provvede   all'amministrazione   dei   beni   di  pertinenza
dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed
il conto consuntivo;
    g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le
spese   per   il  funzionamento  dell'Ordine,  con  deliberazione  da
approvarsi  dal  Ministro  per  la  grazia e giustizia, la misura del
contributo  annuale  da  corrispondersi  dagli  iscritti  nell'albo o
nell'elenco nonche' della tassa per il rilascio dei certificati e dei
pareri sulla liquidazione degli onorari.