Art. 19. Comunicazioni delle decisioni del Consiglio dell'Ordine Le decisioni del Consiglio dell'Ordine sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale sono notificate entro venti giorni allo interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. In caso di irreperibilita' la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine ed all'albo del Comune di ultima residenza dell'interessato.