Art. 19. 
       Comunicazioni delle decisioni del Consiglio dell'Ordine 
 
  Le decisioni del Consiglio dell'Ordine sulle domande di  iscrizione
e in materia di cancellazione dall'albo o dall'elenco  speciale  sono
notificate entro venti giorni allo interessato e al procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Roma. 
  In  caso  di  irreperibilita'  la  comunicazione  avviene  mediante
affissione  del  provvedimento  per  dieci  giorni  nella  sede   del
Consiglio dell'Ordine ed all'albo  del  Comune  di  ultima  residenza
dell'interessato.