Art. 2.
              Obbligatorieta' dell'iscrizione nell'albo

  Per  l'esercizio  della  professione  di  biologo  e'  obbligatoria
l'iscrizione nell'albo.
  L'iscrizione  nell'albo  non e' consentita ai pubblici impiegati ai
quali  sia  vietato,  dagli  ordinamenti delle Amministrazioni da cui
dipendono,  l'esercizio  della  libera professione. Essi sono, a loro
richiesta, iscritti in uno speciale elenco.
  I  pubblici  impiegati,  ai  quali sia consentito l'esercizio della
libera   professione,   sono  soggetti  alla  disciplina  dell'Ordine
soltanto per cio' che riguarda l'esercizio della libera professione.
  Il  biologo  iscritto  nell'albo  ha  la  facolta' di esercitare la
professione in tutto il territorio dello Stato.