Art. 22. 
Ricorsi avverso le deliberazioni  del  Consiglio  dell'Ordine  ed  in
                         materia elettorale 
 
  Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia di iscrizione
o cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale e quelle in  materia
disciplinare nonche' i risultati elettorali possono essere  impugnati
dagli interessati  o  dal  procuratore  della  Repubblica  presso  il
tribunale di Roma con ricorso al Consiglio nazionale dei biologi.