Art. 22. Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine ed in materia elettorale Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale e quelle in materia disciplinare nonche' i risultati elettorali possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso al Consiglio nazionale dei biologi.