Art. 24. 
                        Contenuto del ricorso 
 
  Il ricorso, escluso quello presentato dal  pubblico  ministero,  e'
redatto in carta bollata. Esso deve contenere  i  motivi  su  cui  si
fonda ed essere corredato: 
    a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato  e,
ove il ricorso riguardi la materia elettorale,  dagli  estremi  della
proclamazione dei risultati elettorali; 
    b) dai documenti eventualmente occorrenti  a  comprovare  il  suo
fondamento; 
    c) dall'indicazione del recapito al quale  l'interessato  intende
siano  fatte  le  eventuali  comunicazioni  da  parte  del  Consiglio
nazionale  dei  biologi.  In  mancanza   di   tale   indicazione   le
comunicazioni  vengono  depositate,  ad  ogni  effetto,   presso   la
segreteria del Consiglio nazionale dei biologi. 
  Il ricorso e' accompagnato  dalla  ricevuta  del  versamento  della
tassa prevista dall'articolo  1  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.