Art. 26. 
                       Trattazione del ricorso 
 
  Nei trenta giorni successivi alla scadenza  del  termine  stabilito
per il ricorso, il presidente del  Consiglio  nazionale  dei  biologi
nomina il relatore e stabilisce la  seduta  per  la  trattazione  del
ricorso stesso. 
  Prima della nomina suddetta il presidente del  Consiglio  nazionale
dei biologi puo' disporre le  indagini  e  chiedere  le  notizie  che
ritenga opportune; in tal caso il termine di cui al comma  precedente
si intende  prorogato  per  il  tempo  strettamente  necessario  agli
adempimenti suddetti e, comunque, non oltre trenta giorni.