Art. 26. Trattazione del ricorso Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso, il presidente del Consiglio nazionale dei biologi nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso stesso. Prima della nomina suddetta il presidente del Consiglio nazionale dei biologi puo' disporre le indagini e chiedere le notizie che ritenga opportune; in tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti e, comunque, non oltre trenta giorni.