Art. 31.
                 Elezione del Consiglio dell'Ordine

  L'elezione  del Consiglio dell'Ordine si effettua nei trenta giorni
precedenti  la  scadenza del Consiglio in carica e la data e' fissata
dal presidente del Consiglio uscente.
  Il   Consiglio   dell'Ordine   uscente   rimane   in   carica  fino
all'insediamento del nuovo Consiglio.
  Gli  iscritti  nell'albo  esercitano  il  diritto di voto presso il
seggio istituito nella sede del Consiglio dell'Ordine.
  L'avviso  di convocazione e' spedito a tutti gli iscritti per posta
raccomandata  o  consegnato  a  mano  con  firma di ricezione, almeno
quindici giorni prima.
  L'avviso  di  convocazione,  che  e'  comunicato al Ministro per la
grazia  e  giustizia,  contiene l'indicazione del luogo, del giorno e
delle  ore  di  inizio  e  chiusura dell'assemblea in prima e seconda
convocazione.
  La  seconda  convocazione  e'  fissata  a non meno di cinque giorni
dalla prima.