Art. 33. Composizione del seggio elettorale Il presidente del Consiglio dell'Ordine prima dell'inizio della votazione sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori. Il segretario del Consiglio dell'Ordine esercita le funzioni di segretario del seggio: in caso di impedimento il segretario e' sostituito da un consigliere scelto dal presidente del Consiglio dell'Ordine. Durante la votazione e' sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.