Art. 33.
                 Composizione del seggio elettorale

  Il  presidente  del  Consiglio  dell'Ordine prima dell'inizio della
votazione sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio,
il vice presidente e due scrutatori.
  Il  segretario  del  Consiglio  dell'Ordine esercita le funzioni di
segretario  del  seggio:  in  caso  di  impedimento  il segretario e'
sostituito  da  un  consigliere  scelto  dal presidente del Consiglio
dell'Ordine.
  Durante  la  votazione e' sufficiente la presenza di tre componenti
dell'ufficio elettorale.