Art. 34.
                              Votazione

  Le  schede  per la prima e seconda convocazione sono predisposte in
unico  modello,  con  il  timbro  dell'Ordine  dei biologi. Esse, con
l'indicazione  della  convocazione cui si riferiscono, immediatamente
prima  dell'inizio  della votazione, sono firmate all'esterno, da uno
degli  scrutatori  in  un numero corrispondente a quello degli aventi
diritto al voto.
  Qualora  le elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del
Consiglio  nazionale  dei  biologi si svolgano contemporaneamente, le
relative schede sono di colore diverso.
  L'elettore  non  puo' votare per un numero di candidati superiore a
quello da eleggere.
  Esso viene ammesso a votare previo accertamento della sua identita'
personale  mediante  l'esibizione  di un documento di identificazione
ovvero  mediante  il  riconoscimento  da  parte  di un componente del
seggio.
  L'elettore,  ritirata  la scheda, la compila e la riconsegna chiusa
al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.
  Dell'avvenuta  votazione  e'  presa  nota  da  parte  di  uno degli
scrutatori,  il  quale  appone  la  propria firma accanto al nome del
votante nell'elenco degli elettori.
  E'  ammessa la votazione mediante lettera. L'elettore richiede alla
segreteria  del  Consiglio dell'Ordine la scheda all'uopo timbrata, e
la  fa  pervenire  prima della chiusura delle votazioni al presidente
del  seggio  in busta sigillata sulla quale sono apposte la firma del
votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che
la  busta  contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio,
verificata  e fatta constatare l'integrita', apre la busta, ne estrae
la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa
della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.