Art. 34. Votazione Le schede per la prima e seconda convocazione sono predisposte in unico modello, con il timbro dell'Ordine dei biologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno, da uno degli scrutatori in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto. Qualora le elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi si svolgano contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso. L'elettore non puo' votare per un numero di candidati superiore a quello da eleggere. Esso viene ammesso a votare previo accertamento della sua identita' personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. L'elettore, ritirata la scheda, la compila e la riconsegna chiusa al presidente del seggio il quale la depone nell'urna. Dell'avvenuta votazione e' presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori. E' ammessa la votazione mediante lettera. L'elettore richiede alla segreteria del Consiglio dell'Ordine la scheda all'uopo timbrata, e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrita', apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.