Art. 36. 
                  Diritto di opzione - Sostituzione 
 
  Qualora un membro  del  Consiglio  nazionale  dei  biologi  risulti
eletto membro del Consiglio dell'Ordine o, in caso  di  contemporanea
elezione, un candidato risulti eletto membro di ambedue  gli  organi,
esso, entro tre giorni dalla comunicazione della proclamazione,  opta
per  una  delle  due  cariche.  In  mancanza  si  intende  che  abbia
rinunciato alla carica di membro del Consiglio dell'Ordine. 
  Per la sostituzione  il  Consiglio  dell'Ordine  provvede  a  norma
dell'articolo 39 della presente legge.