Art. 38.
               Comunicazioni dell'esito delle elezioni

  Il  presidente  del  seggio,  comunica  al Ministro per la grazia e
giustizia  ed  al  Consiglio  dell'Ordine  nominativi  degli eletti e
provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti
mediante affissione nella sede del Consiglio dell'Ordine.
  I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Roma.