Art. 38. Comunicazioni dell'esito delle elezioni Il presidente del seggio, comunica al Ministro per la grazia e giustizia ed al Consiglio dell'Ordine nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio dell'Ordine. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.