Art. 40. 
Annullamento delle elezioni di membri, del  Consiglio  dell'Ordine  -
                Sostituzione - Rinnovo della elezione 
 
  Il Consiglio nazionale dei biologi, ove accolga un ricorso proposto
contro la elezione di singoli componenti del  Consiglio  dell'Ordine,
invita detto Consiglio a provvedere alla  sostituzione,  chiamando  a
succedere a detti componenti, secondo l'ordine di graduatoria di  cui
allo articolo 35, comma quinto, i candidati che  seguono  nell'ordine
gli eletti. 
  In mancanza di tali candidati il Consiglio dell'Ordine fissa  entro
due mesi la data per la elezione suppletiva. 
  La nuova elezione avviene  secondo  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli precedenti, in quanto applicabili.