Art. 41. Rinnovo delle elezioni del Consiglio dell'Ordine Il Consiglio nazionale dei biologi, ove accolga un ricorso che investa la elezione di tutto il Consiglio dell'Ordine, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso e al Ministro per la grazia e giustizia. Il Ministro per la grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio dell'Ordine ed al commissario stesso. Il commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 31 alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del Consiglio con le modalita' previste dalla presente legge, in quanto applicabili.