Art. 41.
          Rinnovo delle elezioni del Consiglio dell'Ordine

  Il  Consiglio  nazionale  dei  biologi,  ove accolga un ricorso che
investa  la  elezione  di  tutto il Consiglio dell'Ordine, provvede a
darne  immediata  comunicazione al Consiglio stesso e al Ministro per
la grazia e giustizia.
  Il  Ministro  per  la  grazia  e  giustizia  nomina  un commissario
straordinario  e  trasmette  copia  del relativo decreto al Consiglio
dell'Ordine ed al commissario stesso.
  Il  commissario  straordinario  provvede  ai sensi dell'articolo 31
alla  convocazione  degli  elettori per la rinnovazione del Consiglio
con   le   modalita'   previste   dalla  presente  legge,  in  quanto
applicabili.