Art. 42. Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale Il Consiglio nazionale dei biologi, ove accolga un ricorso proposto contro l'elezione di singoli suoi membri, provvede a darne immediata comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia, che entro trenta giorni chiama per la loro sostituzione i candidati che seguono nell'ordine gli eletti, in base alla graduatoria formata a norma dell'articolo 35, comma quinto. In mancanza di tali candidati il Ministro per la grazia e giustizia invita il presidente del Consiglio dell'Ordine ad indire elezioni suppletive. Analogamente il Ministro per la grazia e giustizia provvede, ricevutane comunicazione dal Consiglio nazionale, quando sia stato accolto un ricorso proposto contro l'elezione di tutti i membri ed occorra provvedere a nuove elezioni.