Art. 42.
    Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale

  Il Consiglio nazionale dei biologi, ove accolga un ricorso proposto
contro  l'elezione di singoli suoi membri, provvede a darne immediata
comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia, che entro trenta
giorni  chiama  per  la  loro  sostituzione  i  candidati che seguono
nell'ordine  gli  eletti,  in  base  alla graduatoria formata a norma
dell'articolo 35, comma quinto.
  In mancanza di tali candidati il Ministro per la grazia e giustizia
invita  il  presidente  del  Consiglio dell'Ordine ad indire elezioni
suppletive.
  Analogamente  il  Ministro  per  la  grazia  e  giustizia provvede,
ricevutane  comunicazione  dal  Consiglio nazionale, quando sia stato
accolto  un  ricorso  proposto contro l'elezione di tutti i membri ed
occorra provvedere a nuove elezioni.