Art. 43. Sanzioni disciplinari All'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignita' o al decoro professionale, puo' essere inflitta, a seconda della gravita' del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari: 1) censura; 2) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno; 3) radiazione. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale: a) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura; b) la morosita', per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine. Nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) la sospensione non e' soggetta a limiti di tempo. La sospensione per morosita' e' revocata con provvedimento del presidente del Consiglio dell'Ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute. La radiazione e' pronunciata di diritto quando lo iscritto, con sentenza passata in giudicato, e' stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo. Chi e' stato radiato puo', a domanda, essere di nuovo iscritto: a) nel caso di cui al precedente comma quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale; b) negli altri casi quando sono decorsi due anni dalla cancellazione. Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato puo' ricorrere in conformita' dell'articolo 29 della presente legge.