Art. 43. 
                        Sanzioni disciplinari 
 
  All'iscritto  nell'albo  o  nell'elenco  speciale,  che  si   renda
colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o  che
comunque si comporti in modo non conforme alla dignita' o  al  decoro
professionale, puo' essere inflitta, a  seconda  della  gravita'  del
fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari: 
    1) censura; 
    2) sospensione dall'esercizio  professionale  per  un  tempo  non
superiore ad un anno; 
    3) radiazione. 
  Oltre i casi di sospensione dall'esercizio  professionale  previsti
dal Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio
professionale: 
    a) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura; 
    b) la  morosita',  per  oltre  dodici  mesi,  nel  pagamento  dei
contributi dovuti all'Ordine. 
  Nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) la sospensione non  e'
soggetta a limiti di tempo. La sospensione per morosita' e'  revocata
con provvedimento del presidente del  Consiglio  dell'Ordine,  quando
l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute. 
  La radiazione e' pronunciata di diritto  quando  lo  iscritto,  con
sentenza passata in giudicato, e' stato condannato a  pena  detentiva
non inferiore a due anni per reato non colposo. 
  Chi e' stato radiato puo', a domanda, essere di nuovo iscritto: 
    a) nel caso di cui al precedente  comma  quando  ha  ottenuto  la
riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale; 
    b)  negli  altri  casi  quando  sono  decorsi  due   anni   dalla
cancellazione. 
  Nel caso in cui la domanda  non  sia  accolta,  l'interessato  puo'
ricorrere in conformita' dell'articolo 29 della presente legge.