Art. 50. Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale Le decisioni della Commissione di cui all'articolo precedente sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso ad una Commissione straordinaria nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione. I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261. La Commissione straordinaria e' composta da undici membri nominati dal Ministro per la grazia e giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo precedente. La Commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.