Art. 50.
Ricorsi avverso le deliberazioni   in  materia  di  prima  formazione
                  dell'albo e dell'elenco speciale

  Le  decisioni della Commissione di cui all'articolo precedente sono
impugnabili  dall'interessato  o  dal  procuratore  della  Repubblica
presso   il   tribunale  di  Roma  con  ricorso  ad  una  Commissione
straordinaria   nel   termine   perentorio   di   30   giorni   dalla
notificazione.
  I  ricorsi  proposti  dagli interessati debbono essere accompagnati
dalla  ricevuta  del  versamento della tassa prevista dall'articolo 1
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 261.
  La  Commissione straordinaria e' composta da undici membri nominati
dal Ministro per la grazia e giustizia e scelti tra le persone che
  abbiano   i   requisiti  di  cui  al  secondo  comma  dell'articolo
  precedente.
La Commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno
sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.