Art. 20.

  Alla  legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  e'  aggiunto il seguente
articolo 41-octies:
  "Il   controllo   della  Giunta  provinciale  amministrativa  sulle
deliberazioni  dei Consigli comunali, assunte ai sensi della presente
legge,  viene  esercitato entro il termine di 90 giorni dalla data di
trasmissione  della deliberazione. In mancanza di provvedimenti entro
detto termine la deliberazione si intende approvata".