Art. 7.

  L'articolo  27  della  legge 17 agosto 1942, n. 1150, e' sostituito
dal seguente:
  "Entro  dieci  anni  dalla  loro  adozione  le  deliberazioni  ed i
provvedimenti   comunali   che   autorizzano  opere  non  conformi  a
prescrizioni del piano regolatore o del programma di fabbricazione od
a   norme   del   regolamento  edilizio,  ovvero  in  qualsiasi  modo
costituiscano  violazione  delle  prescrizioni  o  delle norme stesse
possono  essere  annullati,  ai sensi dell'articolo 6 del testo unico
della  legge  comunale  e  provinciale, approvato con regio decreto 3
marzo  1934,  n.  383, con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta  del  Ministro  per i lavori pubblici di concerto con quello
per l'interno.
  Per  le  deliberazioni  ed  i provvedimenti comunali anteriori alla
entrata  in  vigore  della  presente  legge, il termine di dieci anni
decorre dalla data della stessa.
  Il  provvedimento  di  annullamento  e'  emesso entro diciotto mesi
dall'accertamento  delle  violazioni  di  cui  al  primo comma, ed e'
preceduto  dalla  contestazione  delle  violazioni stesse al titolare
della  licenza,  al  proprietario della costruzione e al progettista,
nonche'  alla  Amministrazione  comunale  con  l'invito  a presentare
controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
  In  pendenza  delle  procedure  di  annullamento  il Ministro per i
lavori   pubblici  puo'  ordinare  la  sospensione  dei  lavori,  con
provvedimento  da  notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle
forme  e con le modalita' previste dal Codice di procedura civile, ai
soggetti    di    cui   al   precedente   comma   e   da   comunicare
all'Amministrazione  comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere
efficacia  se,  entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato
emesso il decreto di annullamento di cui al primo comma.
  Intervenuto il decreto di annullamento si applicano le disposizioni
dell'articolo 26.
  Il  termine  per il provvedimento di demolizione e stabilito in sei
mesi dalla data del decreto medesimo.
  Al pagamento delle spese previste dal penultimo comma dell'articolo
26 sono solidalmente obbligati il committente ed il progettista delle
opere.
  I   provvedimenti  di  sospensione  dei  lavori  e  il  decreto  di
annullamento  vengono  resi  noti  al  pubblico mediante l'affissione
nell'albo pretorio del Comune".