Art. 2. Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni ed ai Protocolli indicati nell'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 51, VI ed VIII della Convenzione e dei Protocolli del 18 aprile 1961 e dagli articoli 77, VI ed VIII della Convenzione e dei Protocolli del 24 aprile 1963.