Art. 2.

  Piena   ed  intera  esecuzione  e'  data  alle  Convenzioni  ed  ai
Protocolli indicati nell'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in
vigore  in conformita', rispettivamente, agli articoli 51, VI ed VIII
della  Convenzione  e  dei  Protocolli  del  18  aprile  1961 e dagli
articoli  77,  VI  ed  VIII della Convenzione e dei Protocolli del 24
aprile 1963.