Art. 3.

  Ai   fini   dell'esecuzione  dell'articolo  41  paragrafo  1  della
Convenzione  sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, si intende
per "crime grave" ogni delitto non colposo punibile con la reclusione
non inferiore nel massimo a cinque anni, o con pena piu' grave.