Art. 10.

  Coloro che, allo scopo di ottenere contributi, presentino anche per
una  sola  volta  dichiarazioni  o  documentazioni, che dai controlli
effettuati    dal   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  dovessero essere riconosciuti non corrispondenti al
vero,  sono  esclusi  con  decreto  del  Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato dai benefici del presente decreto.