Art. 10. Coloro che, allo scopo di ottenere contributi, presentino anche per una sola volta dichiarazioni o documentazioni, che dai controlli effettuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dovessero essere riconosciuti non corrispondenti al vero, sono esclusi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato dai benefici del presente decreto.