Art. 12. Al fine di provvedere all'onere indicato nell'articolo precedente, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad emettere in una o piu' quote, negli anni finanziari 1967 e 1968, speciali certificati di credito fino ad un ricavo netto di lire 90 miliardi. I certificati saranno rimborsati in due rate eguali con decorrenza 30 giugno 1969 e 31 dicembre 1969, e frutteranno gli interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, saranno determinati i capitali nominali da emettere e i relativi prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, nonche' ogni altra condizione e modalita' riguardante il collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - e l'emissione dei titoli stessi. Agli oneri derivanti dalla emissione e dal collocamento dei certificati di credito, previsti dal primo comma, nonche' dagli interessi relativi al 1967 e al 1968 si fara' fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione stessa.