Art. 12.

  Al  fine di provvedere all'onere indicato nell'articolo precedente,
il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato ad emettere in una o piu'
quote,  negli  anni  finanziari  1967 e 1968, speciali certificati di
credito fino ad un ricavo netto di lire 90 miliardi.
  I  certificati saranno rimborsati in due rate eguali con decorrenza
30  giugno  1969  e  31  dicembre  1969,  e frutteranno gli interessi
pagabili  in  rate  semestrali  posticipate  il  30  giugno  ed il 31
dicembre di ogni anno.
  Con  decreti  del  Ministro  per  il  tesoro,  sentito  il Comitato
interministeriale   per  il  credito  e  per  il  risparmio,  saranno
determinati  i  capitali  nominali da emettere e i relativi prezzi di
emissione,  i  tassi  di  interesse, i tagli e le caratteristiche dei
certificati  di  credito,  nonche'  ogni altra condizione e modalita'
riguardante  il  collocamento  -  anche  tramite  consorzi,  pure  di
garanzia - e l'emissione dei titoli stessi.
  Agli  oneri  derivanti  dalla  emissione  e  dal  collocamento  dei
certificati  di  credito,  previsti  dal  primo  comma, nonche' dagli
interessi  relativi  al  1967  e  al  1968  si  fara'  fronte con una
corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione stessa.