Art. 13.

  Ai  certificati  di credito, di cui al precedente articolo, ai loro
interessi  e  agli  atti  comunque  ad  essi  relativi sono estese le
esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli
3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.
  I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti
gli  effetti  ai  titoli  di debito pubblico e loro rendite, e godono
delle  garanzie,  privilegi  e  benefici  ad  essi concessi e possono
essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli
enti  di  qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la
previdenza, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti.