Art. 2.

  Il  contributo  e'  determinato  per  ciascun mese, a decorrere dal
luglio  1967,  per  ciascuna  area  di  caricazione,  con decreto del
Ministro  per  l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto
con  il  Ministro  per  il  tesoro,  sentita la Commissione di cui al
successivo art. 7, tenendo conto:
    a)  della  provenienza  degli  oli  minerali  greggi  naturali di
petrolio;
    b)  del maggior fabbisogno di naviglio cisterniero dipendente dai
mutamenti di provenienza e dagli aumentati tempi di percorrenza;
    c)   delle   variazioni   delle   rate   di   nolo   sul  mercato
internazionale,  rispetto  alla  situazione  delle stesse nel periodo
gennaio-maggio 1967;
    d)  delle variazioni intervenute all'origine nel prezzo degli oli
minerali greggi naturali di petrolio;
    e)  del  maggior  importo  dovuto  per  l'assicurazione  e per il
diritto  per  servizi  amministrativi, previsto dalla legge 15 giugno
1950,  n.  330,  relativi  ai  quantitativi  di  oli  minerali greggi
naturali di petrolio importati e nazionalizzati;
    f) della situazione del mercato interno petrolifero.
  Le modalita' per l'applicazione dei criteri sopra indicati, ai fini
del  calcolo  del contributo, sono stabilite con decreto del Ministro
per  l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato, di concerto con i
Ministri per le finanze e per il tesoro.