Art. 2. Il contributo e' determinato per ciascun mese, a decorrere dal luglio 1967, per ciascuna area di caricazione, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione di cui al successivo art. 7, tenendo conto: a) della provenienza degli oli minerali greggi naturali di petrolio; b) del maggior fabbisogno di naviglio cisterniero dipendente dai mutamenti di provenienza e dagli aumentati tempi di percorrenza; c) delle variazioni delle rate di nolo sul mercato internazionale, rispetto alla situazione delle stesse nel periodo gennaio-maggio 1967; d) delle variazioni intervenute all'origine nel prezzo degli oli minerali greggi naturali di petrolio; e) del maggior importo dovuto per l'assicurazione e per il diritto per servizi amministrativi, previsto dalla legge 15 giugno 1950, n. 330, relativi ai quantitativi di oli minerali greggi naturali di petrolio importati e nazionalizzati; f) della situazione del mercato interno petrolifero. Le modalita' per l'applicazione dei criteri sopra indicati, ai fini del calcolo del contributo, sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.