Art. 3. Possono ottenere il contributo gli imprenditori che gestiscono stabilimenti di lavorazione e che risultino intestatari delle bollette di importazione, o che: 1) abbiano ricevuto, per la successiva lavorazione, gli oli minerali greggi naturali di petrolio per i quali sono richiesti i contributi; 2) o abbiano ottenuto, a scarico di bolletta di temporanea importazione per conto proprio, prodotti anche se successivamente trasferiti e nazionalizzati presso depositi doganali di terzi. Hanno altresi' titolo al contributo coloro che, anche se non sono intestatari di bolletta d'importazione: a) abbiano commissionato per proprio conto ad altri imprenditori la lavorazione degli oli minerali greggi naturali di petrolio; b) abbiano avviato alla esportazione od al bunkeraggio internazionale, in base ad autorizzazione ministeriale, prodotti finiti ottenuti dalla lavorazione in temporanea importazione di oli minerali greggi naturali di petrolio, valutariamente acquisiti al mercato interno, a fronte di nazionalizzazioni di prodotti finiti provenienti dalla lavorazione di oli minerali greggi naturali di petrolio di proprieta' di committente estero. Il contributo deve essere richiesto secondo le modalita' e i termini che saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.