Art. 3.

  Possono  ottenere  il  contributo  gli  imprenditori che gestiscono
stabilimenti   di  lavorazione  e  che  risultino  intestatari  delle
bollette di importazione, o che:
    1)  abbiano  ricevuto,  per  la  successiva  lavorazione, gli oli
minerali  greggi  naturali  di  petrolio per i quali sono richiesti i
contributi;
    2)  o  abbiano  ottenuto,  a  scarico  di  bolletta di temporanea
importazione  per  conto  proprio,  prodotti anche se successivamente
trasferiti e nazionalizzati presso depositi doganali di terzi.
  Hanno  altresi'  titolo al contributo coloro che, anche se non sono
intestatari di bolletta d'importazione:
    a)  abbiano commissionato per proprio conto ad altri imprenditori
la lavorazione degli oli minerali greggi naturali di petrolio;
    b)   abbiano   avviato   alla   esportazione  od  al  bunkeraggio
internazionale,  in  base  ad  autorizzazione  ministeriale, prodotti
finiti  ottenuti  dalla lavorazione in temporanea importazione di oli
minerali  greggi  naturali  di  petrolio, valutariamente acquisiti al
mercato  interno,  a  fronte  di nazionalizzazioni di prodotti finiti
provenienti  dalla  lavorazione  di  oli  minerali greggi naturali di
petrolio di proprieta' di committente estero.
  Il  contributo  deve  essere  richiesto  secondo  le  modalita' e i
termini   che   saranno   stabiliti  con  decreto  del  Ministro  per
l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri
per le finanze e per il tesoro.