Art. 4.

  Il   contributo   e'   concesso,   con  decreto  del  Ministro  per
l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato,  di  concerto  con  il
Ministro  per  il  tesoro,  per i quantitativi di oli minerali greggi
naturali   di   petrolio,   che,  dalla  certificazione  dell'Ufficio
manifesti della dogana competente, risultino arrivati nei porti della
Repubblica  a  far  tempo  dal  1  luglio 1967, e che, dalla bolletta
d'importazione  omologata  dalla Dogana, risultino nazionalizzati per
il consumo interno.
  Il  contributo  e'  corrisposto  anche  per  i  quantitativi di oli
minerali  greggi  naturali  di  petrolio  corrispondenti  ai prodotti
finiti,  soggetti  alla  disciplina  del  Comitato  interministeriale
prezzi,  nazionalizzati  a  far  tempo dalla stessa data a scarico di
bolletta  di  temporanea importazione di oli minerali greggi naturali
di  petrolio,  che,  dalla  certificazione  di  cui  sopra, risultino
arrivati dal 1 luglio 1967.
  Non  sono  ammessi  a contributo i prodotti finiti nazionalizzati a
scarico   di   bolletta  di  temporanea  importazione  per  conto  di
committenti esteri.
  Il  contributo  e' concesso nella misura determinata per il mese di
arrivo,  accertato  con  il  certificato indicato nel primo comma del
presente articolo.