Art. 4. Il contributo e' concesso, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, per i quantitativi di oli minerali greggi naturali di petrolio, che, dalla certificazione dell'Ufficio manifesti della dogana competente, risultino arrivati nei porti della Repubblica a far tempo dal 1 luglio 1967, e che, dalla bolletta d'importazione omologata dalla Dogana, risultino nazionalizzati per il consumo interno. Il contributo e' corrisposto anche per i quantitativi di oli minerali greggi naturali di petrolio corrispondenti ai prodotti finiti, soggetti alla disciplina del Comitato interministeriale prezzi, nazionalizzati a far tempo dalla stessa data a scarico di bolletta di temporanea importazione di oli minerali greggi naturali di petrolio, che, dalla certificazione di cui sopra, risultino arrivati dal 1 luglio 1967. Non sono ammessi a contributo i prodotti finiti nazionalizzati a scarico di bolletta di temporanea importazione per conto di committenti esteri. Il contributo e' concesso nella misura determinata per il mese di arrivo, accertato con il certificato indicato nel primo comma del presente articolo.