Art. 5.

  Il  contributo  concesso  per  gli  oli minerali greggi naturali di
petrolio,   dai   quali  sono  stati  ricavati  prodotti  petroliferi
nazionalizzati     soggetti     alla    disciplina    del    Comitato
interministeriale  prezzi - fatta eccezione per quelli ottenuti dalla
lavorazione di oli minerali greggi naturali di petrolio di produzione
nazionale  -  deve  essere assoggettato al ricupero nel caso che tali
prodotti siano esportati o utilizzati in bunkeraggi internazionali.
  Il  recupero  e'  commisurato, limitatamente al periodo antecedente
all'entrata  in vigore del presente decreto, alla media ponderale dei
contributi  gia' riconosciuti all'importatore, per il quantitativo di
oli  minerali  greggi  naturali  di  petrolio corrispondente a quello
occorrente per ottenere i prodotti esportati o bunkerati.
  Per  le  esportazioni e i bunkeraggi internazionali effettuati dopo
l'entrata  in  vigore  del presente decreto, tale recupero e' pari al
contributo  gia'  riconosciuto all'importatore per il quantitativo di
oli  minerali  greggi  naturali  di  petrolio corrispondente a quello
occorrente  per  ottenere  i  prodotti esportati o bunkerati. Qualora
tali prodotti siano stati ricavati da oli minerali greggi naturali di
petrolio  che  abbiano  fruito  di contributi di diverso ammontare ai
sensi  del  precedente art. 4, il recupero e' calcolato a partire dai
corrispondenti  quantitativi  di  oli  minerali  greggi  naturali  di
petrolio che hanno beneficiato del contributo piu' elevato.
  I  prodotti  finiti  sono  ragguagliati  agli  oli  minerali greggi
naturali  di  petrolio  secondo i criteri che disciplinano lo scarico
delle bollette di temporanea importazione.
  Il  recupero  non  viene operato per le esportazioni e i bunkeraggi
internazionali  di prodotti petroliferi nazionalizzati, effettuati in
conto permuta con prodotti di proprieta' del committente estero.
  Per i prodotti immessi in consumo, non soggetti alla disciplina del
Comitato  interministeriale prezzi, e ottenuti da oli minerali greggi
naturali  di petrolio per i quali sia stato concesso il contributo di
cui  al  presente  decreto,  il  recupero  e' effettuato nella misura
percentuale   che   sara'  indicata  con  decreto  del  Ministro  per
l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri
per  le  finanze  e  per  il tesoro, sentita la Commissione di cui al
successivo art. 7.