Art. 5. Il contributo concesso per gli oli minerali greggi naturali di petrolio, dai quali sono stati ricavati prodotti petroliferi nazionalizzati soggetti alla disciplina del Comitato interministeriale prezzi - fatta eccezione per quelli ottenuti dalla lavorazione di oli minerali greggi naturali di petrolio di produzione nazionale - deve essere assoggettato al ricupero nel caso che tali prodotti siano esportati o utilizzati in bunkeraggi internazionali. Il recupero e' commisurato, limitatamente al periodo antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, alla media ponderale dei contributi gia' riconosciuti all'importatore, per il quantitativo di oli minerali greggi naturali di petrolio corrispondente a quello occorrente per ottenere i prodotti esportati o bunkerati. Per le esportazioni e i bunkeraggi internazionali effettuati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, tale recupero e' pari al contributo gia' riconosciuto all'importatore per il quantitativo di oli minerali greggi naturali di petrolio corrispondente a quello occorrente per ottenere i prodotti esportati o bunkerati. Qualora tali prodotti siano stati ricavati da oli minerali greggi naturali di petrolio che abbiano fruito di contributi di diverso ammontare ai sensi del precedente art. 4, il recupero e' calcolato a partire dai corrispondenti quantitativi di oli minerali greggi naturali di petrolio che hanno beneficiato del contributo piu' elevato. I prodotti finiti sono ragguagliati agli oli minerali greggi naturali di petrolio secondo i criteri che disciplinano lo scarico delle bollette di temporanea importazione. Il recupero non viene operato per le esportazioni e i bunkeraggi internazionali di prodotti petroliferi nazionalizzati, effettuati in conto permuta con prodotti di proprieta' del committente estero. Per i prodotti immessi in consumo, non soggetti alla disciplina del Comitato interministeriale prezzi, e ottenuti da oli minerali greggi naturali di petrolio per i quali sia stato concesso il contributo di cui al presente decreto, il recupero e' effettuato nella misura percentuale che sara' indicata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentita la Commissione di cui al successivo art. 7.